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Diritto di recesso: cosa cambia per il tuo e-commerce dal 19 giugno 2026 con la Direttiva UE 2023/2673

8 Giu, 2026

Dal 19 giugno 2026 esercitare il proprio diritto di recesso su un acquisto fatto online deve essere semplice quanto la procedura stessa di acquisto. O come dice l’Unione Europea con la Direttiva Direttiva UE 2023/2673, recedere da un contratto online deve essere semplice quanto concluderlo.
Insomma, niente link segreti da seguire, fax da inviare, telefonate all’avvocatə  per farsi rimborsare entro i 14 giorni previsti dalla legge. 

Chi vende online ha un nuovo obbligo concreto: integrare una funzione digitale che permetta a chi ha acquistato di esercitare il diritto di recesso online, direttamente sul sito. Non basta una pagina informativa o l’indicazione di mandare una mail per chiedere il recesso. Serve una funzione integrata che traccia e conferma.

Se hai un e-commerce o vendi servizi online, in questo articolo vediamo come adeguarti alla normativa.

Nota: in questo articolo usiamo il termine “contratto” seguendo la terminologia della Direttiva, che si applica a situazioni diverse tra loro. Come abbiamo anticipato: concludere un contratto significa acquistare (prodotti fisici o digitali, servizi, abbonamenti), recedere da un contratto significa esercitare il diritto di ripensamento su quell’acquisto. 

Che cos’è la Direttiva (UE) 2023/2673 sul diritto di recesso

La Direttiva UE 2023/2673 modifica la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dii consumatori e consumatrici. In Italia è stata recepita con il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, che ha inserito nel Codice del Consumo il nuovo articolo 54-bis. Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 19 giugno 2026 a tutti i contratti conclusi online dopo quella data.

In parole povere (e semplici), l’obiettivo è garantire che il processo di recesso sia accessibile, chiaro e tracciabile, senza ostacoli pratici o tecnici che scoraggino le persone che acquistano dall’esercitare un diritto che spetta loro.

Cos’è il pulsante di recesso e-commerce

In realtà, “pulsante di recesso” è la definizione che ha preso piede online, ma, sebbene comoda e immediata, non è corretta. La direttiva infatti non usa mai questa parola. Il termine ufficiale è funzionalità di recesso, e la distinzione non è solo lessicale: la normativa non prescrive un elemento grafico specifico (ovvero un pulsante), ma un flusso digitale completo che deve produrre determinati risultati.

La Direttiva UE 2023/2673 parla infatti di una funzione digitale di recesso: uno strumento integrato nel sito che permette a chi ha acquistato di comunicare in modo semplice la propria volontà di recedere da un contratto concluso online.

Questa funzione deve:

  • essere visibile e facilmente accessibile per tutto il periodo in cui è possibile esercitare il diritto di recesso (di norma 14 giorni dalla conclusione del contratto);
  • riportare una dicitura chiara e inequivocabile, come “recedi dal contratto qui” o una formula equivalente;
  • permettere di inserire o confermare nome, dati identificativi del contratto e un contatto elettronico per ricevere la conferma;
  • concludersi con un passaggio di conferma esplicita (ad esempio un pulsante “Conferma recesso”);
  • inviare automaticamente una ricevuta “su supporto durevole (tipicamente via email) con il contenuto della dichiarazione e la data e ora di invio.

Insomma, serve un percorso che permetta di farlo in autonomia, direttamente sul sito e non basta una pagina “Resi e rimborsi” che spiega cosa fare.

A chi si applica l’obbligo della Direttiva (UE) 2023/2673 sul diritto di recesso

L’obbligo riguarda tutti i “contratti a distanza conclusi tramite un’interfaccia online” con una persona che acquista da consumatrice finale (quindi rapporti B2C, non B2B).

In pratica, si applica a:

  • e-commerce che vendono prodotti fisici;
  • siti che vendono servizi digitali, abbonamenti, corsi online, alcuni prodotti digitali;
  • siti che offrono servizi professionali acquistabili direttamente online;
  • contratti finanziari conclusi a distanza (che era uno dei punti centrali della direttiva originale).

Il criterio è quindi che il contratto venga concluso online e che chi acquista lo faccia per uso personale, non professionale.

Restano valide le eccezioni già previste dal Codice del Consumo: non tutto è soggetto a recesso. Prodotti personalizzati, beni deperibili, “contenuti digitali aperti su richiesta esplicita” (approfondiremo questo punto nel prossimo paragrafo) e altri casi specifici possono essere esclusi. Ma quando il diritto di recesso esiste, il sito deve renderlo esercitabile online in modo semplice.

Diritto di recesso per i prodotti digitali

L’obbligo ti riguarda anche se vendi prodotti digitali? Sì. Corsi online, ebook, template, abbonamenti a software, accessi a piattaforme: se il contratto viene concluso tramite un’interfaccia online (il tuo sito) e chi acquista lo fa per uso personale, l’obbligo si applica.

L’unica eccezione rilevante per il digitale riguarda i contenuti che il Codice del Consumo chiama “contenuti digitali aperti su richiesta esplicita“, ossia i contenuti digitali già scaricati o fruiti dopo aver rinunciato esplicitamente al recesso in fase di acquisto. Se chi acquista ha dato il consenso esplicito all’esecuzione immediata del contratto e ha riconosciuto espressamente di rinunciare al diritto di recesso prima che il contenuto fosse reso disponibile, il recesso decade. Ma questa eccezione deve essere gestita correttamente in fase di acquisto, con un’informativa chiara e un’accettazione esplicita, non data per scontata.
Detto facile, con un esempio: se vendi ebook o corsi online, in fase di acquisto devi chiedere a chi acquista di spuntare una casella che avverte “Acconsento all’esecuzione immediata del contratto e dichiaro di rinunciare al diritto di recesso“. Se chi acquista spunta quella casella e scarica subito il file o accede al corso, il recesso decade.

In tutti gli altri casi, anche chi vende digitale online deve adeguarsi esattamente come chi vende prodotti fisici.

I rischi per chi non si adegua alla normativa sul diritto di recesso

Non adeguarsi entro il 19 giugno 2026 espone a problemi su tre fronti.

Piano normativo

Se non ti adegui alla normativa, il recesso si allunga automaticamente. Se il sito non è conforme e l’informativa sul diritto di recesso è incompleta (l’informativa deve specificare anche come accedere alla funzione digitale di recesso), il termine di 14 giorni si estende automaticamente a 12 mesi e 14 giorni per ogni contratto concluso. Non serve fare causa, non serve un intervento dell’AGCM (l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). Succede per legge: su un sito che gestisce anche solo qualche decina di ordini al mese, dopo qualche mese si accumula un numero considerevole di contratti dai quali è ancora potenzialmente possibile recedere.

E, ovviamente, c’è il rischio più visibile: le sanzioni amministrative. Sul piano amministrativo sono previste sanzioni pecuniarie comprese tra 7.500 e 75.000 € per ciascuna violazione. Per le pratiche commerciali scorrette, l’AGCM può arrivare fino a 10 milioni di €.

Piano della reputazione

Chi non capisce come recedere, o trova il processo deliberatamente complicato, non tornerà. E probabilmente lo farà sapere (a te, e ad altrз potenziali clienti). Un’esperienza post-vendita confusa vale quanto un prodotto scadente in termini di danno alla reputazione.

Piano operativo

Senza un flusso strutturato le richieste di recesso arrivano da ogni canale possibile: email, form di contatto, WhatsApp, social, telefonate. Gestirle manualmente è caotico (quante volte hai ricevuto una richiesta di chiarimenti che non citava neanche il numero d’ordine?), e incompatibile con il rispetto dei tempi previsti dalla normativa.

Come adeguarsi alla direttiva UE 2023/2673 sul diritto di recesso

Per adeguare il proprio sito serve costruire un flusso funzionante e coerente, che comprende:

  1. il punto di accesso: un link o pulsante ben visibile, posizionato nel footer, nell’area riservata o nel dettaglio dell’ordine, con una dicitura conforme alla normativa;
  2. il modulo di recesso: un form che raccoglie nome, dati del contratto/ordine e email del consumatore o della consumatrice;
  3. il passaggio di conferma: un’azione esplicita di conferma prima dell’invio definitivo;
  4. la ricevuta automatica: un’email inviata anche a chi ha fatto la richiesta con il riepilogo della dichiarazione, data e ora;
  5. l’aggiornamento dei testi legali: le condizioni di vendita e l’informativa sul diritto di recesso devono essere allineate alla nuova procedura.

L’intervento richiesto può variare in base al sito. In alcuni casi è sufficiente integrare una funzione dedicata nell’area cliente. In altri serve sviluppare un flusso personalizzato collegato agli ordini e alle email automatiche.

Il tuo sito è già in regola con il diritto di recesso?

Non tutti gli adeguamenti vengono per nuocere: un sito che gestisce bene il post-vendita ispira più fiducia di uno che rende tutto semplice solo in fase di acquisto.

E soprattutto, rendere il recesso accessibile non significa incentivare i resi. Significa comunicare chiarezza e professionalità, che di solito producono l’effetto opposto: clienti che tornano.

Se non sei sicurə di come adeguare il tuo e-commerce o il tuo sito alla direttiva UE 2023/2673 sul diritto di recesso, possiamo aiutarti a capire cosa serve e come intervenire. Contattaci: valutiamo insieme la tua situazione per adeguarti alla normativa.